Voto domiciliare per infermità grave - Comune di Seriate (BG)

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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le dispizioni sul voto domiciliare previste all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 si applicano in favore degli elettori "Affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune; e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

L'elettore interessato deve far pervenire fra il 40°e il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la seguente documentazione:

  • Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, da effettuare online tramite lo sportello telematico polifunzionale;
  • Copia della tessera elettorale;
  • Certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, da cui risulti la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità previste dalla legge; il medesimo certificato potrà attestare altresì la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo;
c) consultazioni referendarie;
d) elezioni comunali e provinciali, solo nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale; in ogni caso la dichiarazione deve essere presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

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